Art. 20

Pesca sperimentale

In vigore dal 14 gen 2010
Pesca sperimentale 1.   Le navi battenti bandiera di uno Stato membro e registrate in uno Stato membro, notificate alla CCAMLR ai sensi degli del regolamento (CE) n. 601/2004, possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. 2.   Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2, i limiti totali delle catture e delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units — SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è sospesa quando le catture riportate raggiungono il limite fissato e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna. 3.   Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2, nonché nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.
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Pesca sperimentale (Art. 20 Regolamento (UE) 2010/53) — Testo vigente | Portale Normativo