Art. 18
Squali
In vigore dal 14 gen 2010
Squali
1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus).
2. È fatto divieto di praticare la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.
Storico versioni
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