Art. 18

Squali

In vigore dal 14 gen 2010
Squali 1.   Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus). 2.   È fatto divieto di praticare la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.
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Squali (Art. 18 Regolamento (UE) 2010/53) — Testo vigente | Portale Normativo