Art. 19

Divieti e limiti di cattura

In vigore dal 14 gen 2010
Divieti e limiti di cattura 1.   La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati. 2.   Per le attività di pesca nuove e sperimentali si applicano i limiti delle catture e delle catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:53:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Divieti e limiti di cattura (Art. 19 Regolamento (UE) 2010/53) — Testo vigente | Portale Normativo