Art. 19 · Divieti e limiti di cattura

Art. 19

Divieti e limiti di cattura

In vigore dal 14 gen 2010
Divieti e limiti di cattura 1.   La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati. 2.   Per le attività di pesca nuove e sperimentali si applicano i limiti delle catture e delle catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.
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