Art. 22
Chiusura di tutte le attività di pesca
In vigore dal 14 gen 2010
Chiusura di tutte le attività di pesca
1. A seguito della notifica da parte del segretariato della CCAMLR della chiusura di una attività di pesca per esaurimento del TAC di cui all'allegato I E, gli Stati membri provvedono a che tutte le navi battenti la loro bandiera attive nella zona, nella zona di gestione, nella sottozona, nella divisione, nella SSRU o in altra unità di gestione che formano oggetto della notifica di chiusura rimuovano tutti i loro attrezzi da pesca dall'acqua entro la data e l'ora di chiusura previste.
2. Dal momento che la nave riceve la notifica, non possono essere calati altri palangari nelle 24 ore precedenti alla data e ora previste. Se tale notifica viene ricevuta meno di 24 ore prima della data e ora di chiusura, non possono essere calati altri palangari dalla ricezione della notifica.
3. In caso di chiusura dell'attività di pesca di cui al paragrafo 1, tutte le navi lasciano la zona di pesca non appena tutti gli attrezzi da pesca sono stati rimossi dall'acqua.
4. Qualora una nave non sia in grado di rimuovere tutti gli attrezzi da pesca dall'acqua entro la data e l'ora di chiusura previste per motivi connessi con:
a)
la sicurezza della nave e dell'equipaggio,
b)
difficoltà derivanti da condizioni meteorologiche sfavorevoli,
c)
la copertura di ghiaccio marino, oppure
d)
la necessità di proteggere l'ambiente marino dell'Antartico,
la nave provvede ad informare lo Stato membro di bandiera. Gli Stati membri informano tempestivamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione. La nave compie ciononostante ogni sforzo possibile per rimuovere al più presto tutti gli attrezzi da pesca dall'acqua.
5. Qualora si applichi il paragrafo 4, gli Stati membri svolgono un'indagine sull'operato della nave e, conformemente alle loro procedure interne, ne comunicano i risultati al segretariato della CCAMLR e alla Commissione entro la riunione successiva dalla CCAMLR. La relazione finale valuta se la nave ha compiuto ogni ragionevole sforzo per rimuovere tutti gli attrezzi da pesca dell'acqua:
a)
entro la data e l'ora di chiusura previste e
b)
appena possibile dopo la notifica di cui al paragrafo 4.
6. Qualora una nave non lasci la zona di divieto non appena ha rimosso tutti gli attrezzi da pesca dall'acqua, lo Stato membro di bandiera provvede a informare il segretariato della CCAMLR e la Commissione.
Storico versioni
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