Art. 23

Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona IOTC

In vigore dal 14 gen 2010
Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona IOTC 1.   Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda (GT) sono fissati nell'allegato VI, punto 1. 2.   Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e del tonno bianco (Thunnus alalunga) nella zona IOTC e la corrispondente capacità espressa in GT sono fissati nell'allegato VI, punto 2. 3.   Gli Stati membri possono modificare il numero di navi di cui ai paragrafi 1 e 2 per tipo di attrezzo sempreché siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici considerati. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi dell'IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Le navi che figurano nell'elenco delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (navi INN) di un'ORGP non possono essere trasferite. 5.   Al fine di tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati all'IOTC, gli Stati membri possono aumentare le limitazioni della capacità di pesca di cui al presente articolo soltanto entro i limiti stabiliti in tali piani di sviluppo.
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