Art. 25

Pesca pelagica — Limiti di cattura

In vigore dal 14 gen 2010
Pesca pelagica — Limiti di cattura 1.   Solo gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca pelagiche nella zona della convenzione ORGPPM nel 2007, 2008 o 2009 di cui all' possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai limiti di cattura previsti dall'allegato IJ. 2.   Gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione il nome e le caratteristiche, compresa la GT, delle loro navi che praticano la pesca di cui al presente articolo. 3.   A fini di controllo delle attività di pesca di cui al presente articolo, gli Stati membri inviano alla Commissione, affinché li trasmetta al segretariato provvisorio dell'ORGPPM, rapporti del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP), dichiarazioni delle catture mensili e, se disponibili, dati relativi agli scali in porto entro il quindicesimo giorno del mese seguente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:53:oj#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Pesca pelagica — Limiti di cattura (Art. 25 Regolamento (UE) 2010/53) — Testo vigente | Portale Normativo