Art. 27
Pesca con reti da circuizione
In vigore dal 14 gen 2010
Pesca con reti da circuizione
1. La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:
a)
dal 29 luglio al 28 settembre 2010 o dal 10 novembre 2010 al 18 gennaio 2011 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
—
le coste americane del Pacifico,
—
longitudine 150° O,
—
latitudine 40° N,
—
latitudine 40° S;
b)
dal 29 settembre al 29 ottobre 2010 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
—
longitudine 94° O,
—
longitudine 110° O,
—
latitudine 3° N,
—
latitudine 5° S.
2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro il 1o aprile 2010, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1, lettera a). Nel periodo in cui vige il divieto, tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nella zona in questione.
3. Le navi munite di reti da circuizione dedite alla pesca del tonno nella zona zona di regolamentazione IATTC tengono a bordo e quindi sbarcano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati, ad eccezione di quelli ritenuti inadatti al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia. Sarà fatta eccezione unicamente per l'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.
Storico versioni
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