Art. 28

Misure per la protezione degli squali di acque profonde

In vigore dal 14 gen 2010
Misure per la protezione degli squali di acque profonde È vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde nella zona della convenzione SEAFO: razza (Rajidae), spinarolo (Squalus acanthias), squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi), squalo lanterna dalla coda corta (Etmopterus brachyurus), pesce diavolo maggiore (Etmopterus princeps), pesce diavolo minore (Etmopterus pusillus), gattuccio spettro (Apristurus manis), Scymnodon squamulosus e squali di acque profonde del superordine dei Selachimorpha.
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