Art. 30

Zona di divieto per la pesca con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD)

In vigore dal 14 gen 2010
Zona di divieto per la pesca con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) 1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che usano dispositivi per l'attrazione dei pesci (FAD) tra le ore 00.00 del 1o luglio 2010 e le ore 24.00 del 30 settembre 2010. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può svolgere operazioni di pesca nella summenzionata parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun caso essa: a) utilizzi o predisponga un FAD o dispositivi elettronici correlati; b) peschi su banchi avvalendosi di FAD. 2.   Tutte le navi con reti da circuizione che praticano la pesca nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 tengono a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato. 3.   Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi: a) nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il pesce, b) il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse da quelle legate alla taglia, o c) in caso di seri problemi di funzionamento dell'attrezzatura per la refrigerazione.
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Zona di divieto per la pesca con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) (Art. 30 Regolamento (UE) 2010/53) — Testo vigente | Portale Normativo