Art. 26

Pesca di fondo

In vigore dal 14 gen 2010
Pesca di fondo Gli Stati membri limitano i livelli di sforzo e di cattura nella pesca di fondo nella zona della convenzione ORGPPM alla media annua registrata nel periodo 1o gennaio 2002 - 31 dicembre 2006, espressa dal numero di navi da pesca e da altri parametri che rispecchino il livello delle catture, lo sforzo e la capacità di pesca, e unicamente alle parti della zona della convenzione ORGPPM in cui la pesca di fondo è stata esercitata nella precedente campagna di pesca.
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Pesca di fondo (Art. 26 Regolamento (UE) 2010/53) — Testo vigente | Portale Normativo