Art. 24

Pesca pelagica — Limitazione della capacità

In vigore dal 14 gen 2010
Pesca pelagica — Limitazione della capacità Gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca pelagiche nella zona della convenzione ORGPPM nel 2007, 2008 o 2009 limitano la GT complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2010 al livello totale di 78 610 GT nella zona della convenzione ORGPPM, in modo da garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca pelagiche nel Pacifico meridionale.
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Pesca pelagica — Limitazione della capacità (Art. 24 Regolamento (UE) 2010/53) — Testo vigente | Portale Normativo