Art. 3
Definizioni
In vigore dal 14 gen 2010
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 2371/2002, si intende per:
a)
«navi UE», i pescherecci definiti all', lettera d), del regolamento (CE) n. 2371/2002; e
b)
«acque UE», le acque definite all', lettera a), del regolamento (CE) n. 2371/2002.
c)
«totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno;
d)
«contingente», la quota del TAC assegnata all'Unione, agli Stati membri o ai paesi terzi;
e)
«acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
f)
«apertura di maglia», l'apertura di maglia determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (37);
g)
«registro della flotta peschereccia dell'Unione», il registro istituito dalla Commissione in conformità dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
h)
«giornale di pesca», il giornale di pesca di cui all' del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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