Art. 3

Definizioni

In vigore dal 14 gen 2010
Definizioni Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 2371/2002, si intende per: a) «navi UE», i pescherecci definiti all', lettera d), del regolamento (CE) n. 2371/2002; e b) «acque UE», le acque definite all', lettera a), del regolamento (CE) n. 2371/2002. c) «totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno; d) «contingente», la quota del TAC assegnata all'Unione, agli Stati membri o ai paesi terzi; e) «acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato; f) «apertura di maglia», l'apertura di maglia determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (37); g) «registro della flotta peschereccia dell'Unione», il registro istituito dalla Commissione in conformità dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002; h) «giornale di pesca», il giornale di pesca di cui all' del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:53:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Definizioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2010/53) — Testo vigente | Portale Normativo