Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 14 gen 2010
Ambito di applicazione 1.   Salvo diversa disposizione, il presente regolamento si applica: a) alle navi UE; e b) alle navi da pesca battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi («navi dei paesi terzi») in acque UE. 2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento, ad eccezione della nota 1 alla tabella della parte B dell'allegato V, non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'autorità dello Stato membro di cui la nave interessata batte bandiera e delle quali la Commissione e gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati. Gli Stati membri che effettuano operazioni di pesca a fini di ricerca scientifica informano la Commissione, gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca, il CIEM e il CSTEP di tutte le catture ottenute da tali operazioni di pesca. 3.   Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni di pesca effettuate da navi che partecipano ad iniziative in materia di pesca pienamente documentata quando tali attività si avvalgono di contingenti supplementari.
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