Art. 9
Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde
In vigore dal 14 gen 2010
Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde
1. Oltre ai limiti di cattura fissati nel regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (44), è vietato catturare e tenere a bordo, trasbordare o sbarcare quantitativi di specie di acque profonde e di ippoglosso nero che superino complessivamente 100 kg per ogni uscita in mare, tranne qualora la nave in questione sia in possesso di un permesso di pesca per acque profonde rilasciato in conformità dell' del regolamento (CE) n. 2347/2002.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le attività di pesca nel cui ambito vengono catturate e conservate a bordo, per ogni anno civile, oltre 10 tonnellate di specie di acque profonde e di ippoglosso nero da navi battenti la loro bandiera o immatricolate nel loro territorio siano soggette a un permesso di pesca per acque profonde.
3. Gli Stati membri garantiscono che i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino nel 2010 il 65 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde e/o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2347/2002. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dalla grande argentina.
Storico versioni
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