Art. 12

Catture non sottoposte a cernita nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque UE della zona CIEM IIa

In vigore dal 14 gen 2010
Catture non sottoposte a cernita nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque UE della zona CIEM IIa 1.   Quando uno Stato membro ha raggiunto i limiti di cattura per le aringhe nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque UE della zona CIEM IIa, alle navi battenti bandiera di tale Stato membro registrate nell'Unione e operanti in attività di pesca cui si applicano i pertinenti limiti di cattura è fatto divieto di sbarcare catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe. 2.   Gli Stati membri provvedono a istituire un adeguato programma di campionamento atto a consentire un controllo efficace degli sbarchi non sottoposti a cernita di specie catturate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque UE della zona CIEM IIa. 3.   Le catture non sottoposte a cernita effettuate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque UE della zona CIEM IIa sono sbarcate solo nei porti e nei luoghi di sbarco in cui sia in atto un programma di campionamento quale indicato al paragrafo 2.
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Catture non sottoposte a cernita nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque UE della zona CIEM IIa (Art. 12 Regolamento (UE) 2010/53) — Testo vigente | Portale Normativo