Art. 9
Informazioni richieste per la valutazione e l'identificazione delle domande
In vigore dal 30 nov 2009
Informazioni richieste per la valutazione e l'identificazione delle domande
1. Ciascuna domanda di contributo contiene tutte le informazioni necessarie per l'esame del progetto secondo gli , ed in particolare:
a)
se la domanda riguarda un progetto:
i)
l'organismo responsabile dell'attuazione del progetto;
ii)
la descrizione del progetto in questione e la forma di intervento comunitario prevista;
iii)
i risultati delle analisi costi/benefici, compresi i risultati dell'analisi di potenziale fattibilità economica e dell'analisi di redditività finanziaria;
iv)
il livello nel quale il progetto si inserisce, secondo gli orientamenti, nel settore dei trasporti, sugli assi e nei punti nodali;
v)
coerenza con la pianificazione regionale;
vi)
una descrizione sintetica dell'impatto ambientale, in base alle valutazioni effettuate a norma della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (11);
vii)
una dichiarazione che specifici l'avvenuto esame di altre possibilità alternative di finanziamento pubblico e privato, anche mediante il Fondo europeo per gli investimenti e la Banca europea per gli investimenti;
viii)
un piano finanziario che elenchi, in euro o nelle valute nazionali, tutte le voci del finanziamento, compreso il sostegno finanziario chiesto alla Comunità, nelle varie forme di cui all', paragrafo 1, e alle autorità pubbliche locali, regionali o nazionali, nonché alle fonti private, e l'aiuto già concesso;
b)
se la domanda riguarda uno studio, l'oggetto e le finalità, nonché le metodologie e le tecniche ipotizzate;
c)
il calendario programmato dei lavori;
d)
la descrizione delle misure di controllo che saranno adottate dallo Stato membro interessato per verificare l'impiego dei fondi richiesti.
2. I richiedenti forniscono alla Commissione ogni informazione complementare da essa richiesta quali i parametri, gli orientamenti e le ipotesi sui quali è fondata l'analisi costi/benefici.
3. La Commissione può chiedere tutti i pareri tecnici necessari per valutare la domanda, compreso il parere della Banca europea per gli investimenti.
Storico versioni
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