Art. 4

Condizioni di assistenza

In vigore dal 30 nov 2009
Condizioni di assistenza 1.   In linea di massima, il contributo comunitario è concesso soltanto se ostacoli finanziari si oppongono alla realizzazione di un progetto. 2.   Il contributo comunitario non può superare il livello minimo ritenuto necessario per l'avvio del progetto. 3.   Indipendentemente dalla forma d'intervento scelta, l'importo totale del contributo comunitario ai sensi del presente regolamento non deve superare il 10 % del costo totale dell'investimento. Tuttavia, l'importo totale del contributo comunitario può eccezionalmente raggiungere il 20 % del costo totale degli investimenti, nei casi seguenti: a) progetti relativi a sistemi di posizionamento e di navigazione via satellite di cui all' della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (8); b) progetti prioritari nel settore delle reti energetiche; c) tratte di progetti di interesse europeo individuati all'allegato III della decisione n. 1692/96/CE, purché avviati prima del 2010, che mirano a sopprimere le strozzature e/o a realizzare tratte mancanti, se tali tratte attraversano frontiere o barriere naturali, e contribuiscono all'integrazione del mercato interno in una Comunità allargata, promuovono la sicurezza, assicurano l'interoperabilità delle reti nazionali e/o contribuiscono considerevolmente a ridurre gli squilibri tra i modi di trasporto, a favore di quelli più rispettosi dell'ambiente. Questo tasso è modulato in funzione dei benefici ottenuti da altri paesi, in particolare dagli Stati membri vicini. In caso di progetti d'interesse comune individuati all'allegato I della decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee (9), l'importo totale del finanziamento comunitario ai sensi del presente regolamento può raggiungere il 30 % del costo totale dell'investimento. 4.   Le risorse finanziarie previste dal presente regolamento non sono, in linee di massima, destinate a progetti o fasi di progetti che beneficiano di altre fonti di finanziamento a carico del bilancio comunitario. 5.   Nei casi di progetti di cui al paragrafo 3, e nei limiti del presente regolamento, l'impegno giuridico è pluriennale e gli impegni di bilancio si realizzano per frazioni annuali.
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Condizioni di assistenza (Art. 4 Regolamento (UE) 2010/67) — Testo vigente | Portale Normativo