Art. 5
Programma indicativo pluriennale comunitario
In vigore dal 30 nov 2009
Programma indicativo pluriennale comunitario
1. Fatta salva l'applicazione dell' e al fine di migliorare l'efficacia dell'azione comunitaria, la Commissione, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, può elaborare per settore un programma indicativo pluriennale («il programma») sulla base degli orientamenti di cui all'articolo 155, paragrafo 1 del trattato. Il programma si baserà sulla presentazione delle domande di contributo finanziario ai sensi dell' e terrà conto, tra l'altro, delle informazioni fornite dagli Stati membri, in particolare delle informazioni di cui all'.
2. Il programma è composto esclusivamente di progetti di interesse comune e/o di gruppi coerenti di progetti di interesse comune preventivamente individuati nel quadro degli orientamenti di cui all'articolo 155, paragrafo 1, del trattato, in campi specifici caratterizzati da un rilevante fabbisogno finanziario per un lungo periodo.
3. Per ciascun progetto o gruppo di progetti il programma fisserà gli importi indicativi per la concessione del contributo finanziario in base alle decisioni annuali dell'autorità di bilancio. Ai fini dei programmi indicativi pluriennali non può essere utilizzato più del 75 % delle risorse di bilancio di cui all'.
4. Il programma serve da riferimento per le decisioni annuali che assegnano contributi comunitari ai progetti entro i limiti degli stanziamenti di bilancio annuali. La Commissione informa regolarmente il comitato di cui all', paragrafo 1, in merito all'andamento dei programmi e di qualsiasi decisione da essa adottata riguardo all'assegnazione di contributi comunitari per quei progetti. I documenti giustificativi che accompagnano il progetto preliminare di bilancio della Commissione includono una relazione sui progressi dell'attuazione di ciascun programma indicativo pluriennale, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (10).
Il programma deve essere riesaminato almeno a metà periodo o alla luce del reale avanzamento dei progetti o dei gruppi di progetti e, se necessario, riveduto, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Il programma fornisce altresì indicazioni su altre fonti di finanziamento per i progetti in questione, rappresentate in particolare da altri strumenti comunitari e dalla Banca europea per gli investimenti.
5. In caso di modifiche sostanziali nell'attuazione dei progetti o dei gruppi di progetti, lo Stato membro interessato ne informa tempestivamente la Commissione.
Le modifiche degli importi complessivi indicativi stabiliti dal programma per i progetti, rese eventualmente necessarie a seguito di tali modifiche, sono decise secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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