Art. 8
Presentazione delle domande di contributo
In vigore dal 30 nov 2009
Presentazione delle domande di contributo
Le domande di contributo sono presentate alla Commissione dallo Stato membro o da più Stati membri interessati oppure, con l'accordo dello Stato membro o di più Stati membri interessati, dalle imprese od organismi pubblici o privati direttamente interessati.
La Commissione verifica l'accordo dello Stato membro o degli Stati membri interessati.
Storico versioni
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