Art. 8

Presentazione delle domande di contributo

In vigore dal 30 nov 2009
Presentazione delle domande di contributo Le domande di contributo sono presentate alla Commissione dallo Stato membro o da più Stati membri interessati oppure, con l'accordo dello Stato membro o di più Stati membri interessati, dalle imprese od organismi pubblici o privati direttamente interessati. La Commissione verifica l'accordo dello Stato membro o degli Stati membri interessati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:67:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo