Art. 6

Criteri di selezione dei progetti

In vigore dal 30 nov 2009
Criteri di selezione dei progetti 1.   I progetti beneficiano di un contributo in proporzione del loro concorso al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 154 del trattato e degli altri obiettivi e priorità definiti negli orientamenti di cui all'articolo 155, paragrafo 1 del trattato. 2.   Nell'attuare il presente regolamento, la Commissione assicura la conformità delle sue decisioni in materia di concessione di contributi comunitari con le priorità fissate negli orientamenti per i diversi settori, definite a norma dell'articolo 155, paragrafo 1, del trattato. Ciò include il rispetto di tutti i requisiti che possono essere fissati in tali orientamenti in termini di percentuali del contributo comunitario totale. 3.   Il contributo comunitario è destinato a progetti che hanno una fattibilità economica potenziale e la cui redditività finanziaria, al momento della domanda, è ritenuta insufficiente. 4.   La decisione di concessione del contributo comunitario dovrebbe altresì tener conto: a) della maturità del progetto; b) dell'effetto stimolante dell'intervento comunitario sui finanziamenti pubblici e privati; c) della solidità della copertura finanziaria del progetto; d) delle ripercussioni socioeconomiche dirette e indirette, in particolare sull'occupazione; e) dell'impatto ambientale. 5.   Specialmente in caso di progetti transfrontalieri, si tiene conto anche del coordinamento dei tempi delle varie parti di tali progetti.
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Criteri di selezione dei progetti (Art. 6 Regolamento (UE) 2010/67) — Testo vigente | Portale Normativo