Art. 10
Concessione del contributo finanziario
In vigore dal 30 nov 2009
Concessione del contributo finanziario
A norma dell'articolo 274 del trattato la Commissione decide di concedere il contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, secondo la valutazione delle domande da essa effettuata in base ai criteri di selezione. Nel caso dei progetti individuati nel pertinente programma indicativo pluriennale stabilito a norma dell' la Commissione adotta le decisioni annuali relative alla concessione del contributo nei limiti degli stanziamenti finanziari indicativi previsti dal programma in questione. Nel caso degli altri progetti sono adottate misure secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. La Commissione notifica la sua decisione direttamente ai beneficiari e agli Stati membri.
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