Art. 11

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 30 nov 2009
Disposizioni finanziarie 1.   Il contributo comunitario può coprire unicamente le spese attinenti al progetto sostenute dai beneficiari o da terzi responsabili dell'esecuzione del progetto. 2.   Le spese sostenute anteriormente alla data in cui la Commissione ha ricevuto la domanda di contributo non beneficiano del contributo. 3.   Le decisioni di concessione di un contributo finanziario adottate dalla Commissione a norma dell' si considerano impegni di spese autorizzate dal bilancio. 4.   In linea generale, i pagamenti sono effettuati in forma di anticipi, versamenti intermedi ed un versamento finale. L'anticipo, che in linea di massima non deve superare il 50 % della prima quota annua, è versato dopo l'approvazione della domanda di contributo. I versamenti intermedi sono effettuati in base a richieste di pagamento e in considerazione dei progressi compiuti nella realizzazione del progetto o dello studio nonché, se necessario, tenendo conto, in modo rigoroso e trasparente, di piani finanziari riveduti. 5.   Le modalità di pagamento devono tener conto del fatto che i progetti di infrastruttura saranno attuati in un periodo pluriennale e che pertanto deve essere prevista una ripartizione analoga di finanziamento. 6.   La Commissione effettua il pagamento finale dopo l'approvazione della relazione finale riguardante il progetto o lo studio presentata dal beneficiario, nella quale figurano tutte le spese effettivamente sostenute. 7.   Secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, la Commissione stabilisce un quadro per le procedure, il calendario e l'importo dei versamenti delle quote di agevolazioni in conto interessi, delle sovvenzioni per commissioni di garanzia e del sostegno, sotto forma di partecipazione al capitale di rischio, per i fondi di investimento o per organismi finanziari comparabili che si prefiggono prioritariamente di fornire capitale di rischio per progetti di reti transeuropee.
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