Art. 13
Riduzione, sospensione e soppressione del contributo
In vigore dal 30 nov 2009
Riduzione, sospensione e soppressione del contributo
1. Se la realizzazione di un'operazione non sembra giustificare né una parte né la totalità del contributo finanziario assegnato, la Commissione procede a un esame appropriato del caso e chiede segnatamente allo Stato membro o alle autorità o agli organismi da quest'ultimo designati per l'attuazione dell'operazione di presentare le loro osservazioni entro un termine stabilito.
2. In seguito all'esame di cui al paragrafo 1, la Commissione può ridurre, sospendere o sopprimere il contributo per l'operazione considerata se risulta confermata l'esistenza di un'irregolarità o l'inosservanza di una delle condizioni indicate nella decisione di concessione del contributo e in particolare l'introduzione di una modificazione importante riguardante la natura o le condizioni di attuazione del progetto, senza che sia stata chiesta l'approvazione della Commissione.
In caso di cumulo indebito sono recuperate le somme indebitamente versate.
3. Tranne in casi debitamente motivati alla Commissione, quest'ultima revoca i contributi concessi a progetti che non vengono iniziati nei due anni successivi alla data di avvio prevista nella decisione di concessione del contributo.
4. Le somme che danno luogo a ripetizione dell'indebito devono essere restituite alla Commissione.
5. Se nel termine massimo di dieci anni decorrenti dall'attribuzione di un contributo finanziario per un'azione, quest'ultima non è portata a termine, la Commissione può chiedere, nel rispetto del principio di proporzionalità, il rimborso del contributo versato, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti.
Storico versioni
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