Art. 15

Valutazione ex ante, controllo sullo stato di avanzamento e valutazione ex post

In vigore dal 30 nov 2009
Valutazione ex ante, controllo sullo stato di avanzamento e valutazione ex post 1.   Gli Stati membri e la Commissione assicurano che la realizzazione dei progetti nell'ambito del presente regolamento sia sottoposta ad efficace controllo e valutazione. I progetti possono essere adattati in funzione dei risultati del controllo e della valutazione. 2.   Per garantire che il contributo comunitario sia utilizzato in modo efficiente, la Commissione e gli Stati membri interessati controllano sistematicamente l'andamento dei progetti, se del caso in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti o altri organismi appropriati. 3.   Dopo aver ricevuto una domanda di contributo e prima di approvarla, la Commissione procede a una valutazione ex ante del progetto per verificarne la conformità con le condizioni e i criteri di cui agli . Se necessario, la Commissione invita la Banca europea per gli investimenti o altri organismi appropriati a partecipare a questa valutazione. 4.   La Commissione e gli Stati membri valutano le modalità di realizzazione dei progetti e dei programmi e stimano il relativo impatto per accertare se gli obiettivi originari possano essere o siano stati conseguiti. Tale valutazione comprende tra l'altro l'impatto ambientale dei progetti secondo la normativa comunitaria in vigore. La Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, può anche chiedere al beneficiario di fornire una valutazione specifica su progetti o gruppi di progetti che hanno beneficiato del sostegno in forza del presente regolamento o di trasmetterle le informazioni e fornirle l'assistenza necessaria per valutare tali progetti. 5.   Il controllo dell'attuazione implica, se necessario, il ricorso a indicatori fisici e finanziari. Questi indicatori sono consoni al carattere specifico dei progetti e ai relativi obiettivi. Essi sono strutturati in modo che risultino: a) lo stato di avanzamento del progetto rispetto al piano e agli obiettivi operativi inizialmente stabiliti; b) l'evoluzione della gestione e gli eventuali problemi connessi. 6.   Nell'istruzione delle domande individuali di contributo, la Commissione tiene conto dei risultati delle valutazioni ex ante ed ex post effettuate secondo le disposizioni del presente articolo. 7.   Le modalità di valutazione e di controllo di cui ai paragrafi 4 e 5 sono precisate nelle decisioni recanti approvazione dei progetti e/o nelle disposizioni contrattuali relative al contributo finanziario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:67:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo