Art. 16

Informazione e pubblicità

In vigore dal 30 nov 2009
Informazione e pubblicità 1.   La Commissione sottopone, per esame, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione annuale sulle attività realizzate a titolo del presente regolamento. Tale relazione contiene una valutazione dei risultati conseguiti con l'intervento comunitario nei vari campi d'applicazione rispetto agli obiettivi iniziali, nonché un capitolo sulla sostanza e sull'attuazione dei programmi pluriennali in corso e soprattutto un resoconto delle revisioni previste all’ , paragrafo 4, secondo comma. 2.   I beneficiari curano che sia data adeguata pubblicità ai contributi concessi a norma del presente regolamento per far conoscere all'opinione pubblica il ruolo svolto dalla Comunità nella realizzazione dei progetti. Essi consultano la Commissione sulle iniziative da prendere a tal fine.
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