Art. 12

Controllo finanziario

In vigore dal 30 nov 2009
Controllo finanziario 1.   Allo scopo di garantire che i progetti finanziati a norma del presente regolamento siano portati a buon fine, gli Stati membri e la Commissione, ciascuno nel rispettivo campo di competenza, adottano le misure necessarie per: a) verificare periodicamente che i progetti e studi finanziati dalla Comunità siano stati realizzati correttamente; b) prevenire le irregolarità e perseguirle; c) recuperare i fondi perduti a causa di irregolarità, compresi gli interessi di mora, secondo le norme adottate dalla Commissione. Se lo Stato membro e/o l'autorità pubblica responsabile dell'esecuzione non provano che l'irregolarità non è ad essi imputabile, lo Stato membro è responsabile in via sussidiaria delle restituzioni delle somme indebitamente versate. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate a tal fine e, in particolare, le forniscono una descrizione dei sistemi di controllo e di gestione predisposti per garantire che i progetti e gli studi siano portati a buon fine. 3.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione ogni pertinente relazione nazionale circa il controllo dei progetti in questione. 4.   Fatte salve le misure di controllo adottate dagli Stati membri, a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 246 del trattato e le misure di controllo adottate a norma dell'articolo 279, i funzionari o gli agenti della Commissione possono controllare in loco, in particolare a campione, i progetti finanziati a norma del presente regolamento, nonché esaminare i sistemi e le misure di controllo predisposti dalle autorità nazionali, le quali comunicano alla Commissione i provvedimenti presi a tal fine. 5.   Prima di effettuare un controllo in loco, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutto l'aiuto necessario. Il ricorso della Commissione ad eventuali controlli in loco senza preavviso è regolato da accordi stipulati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Funzionari o agenti dello Stato membro possono partecipare a tali controlli. La Commissione può richiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità della domanda di pagamento. Funzionari o agenti della Commissione possono partecipare a questi controlli e devono farlo se lo Stato membro interessato lo richiede. La Commissione provvede affinché i controlli da essa svolti siano effettuati in modo coordinato onde evitarne la ripetizione per lo stesso oggetto e nello stesso periodo. Lo Stato membro interessato e la Commissione si comunicano, senza indugio, tutte le opportune informazioni sull'esito dei controlli effettuati. 6.   In caso di contributo comunitario concesso ad imprese od organismi pubblici o privati direttamente interessati, le misure di controllo sono attuate dalla Commissione che coopera con gli Stati membri, nella forma che risulti adeguata. 7.   Gli organismi e le autorità responsabili, nonché le imprese o gli organismi pubblici o privati direttamente interessati tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese inerenti ad un progetto per i cinque anni successivi all'ultimo pagamento ad esso relativo.
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