Art. 3

Forme di contributo

In vigore dal 30 nov 2009
Forme di contributo 1.   Il contributo comunitario destinato ai progetti può assumere una o più delle seguenti forme: a) cofinanziamento di studi relativi ai progetti, compresi studi preparatori, studi di fattibilità e studi di valutazione e altre misure di sostegno tecnico per detti studi. La partecipazione della Comunità non può generalmente essere superiore al 50 % del costo totale di ogni studio. In casi eccezionali debitamente motivati, su iniziativa della Commissione e con l'accordo degli Stati membri interessati, la partecipazione comunitaria può superare il limite del 50 %; b) agevolazioni in conto interessi su prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti o da altri organismi finanziari pubblici o privati; come regola generale la durata dell'agevolazione non supera i cinque anni; c) contributo alle commissioni a garanzia di prestiti del Fondo europeo per gli investimenti o di altri istituti finanziari; d) sovvenzioni dirette agli investimenti in casi debitamente giustificati; e) partecipazione al capitale di rischio per i fondi di investimento o per altri organismi finanziari comparabili che si prefiggono prioritariamente di fornire capitali di rischio ai progetti di reti transeuropee e che comportano considerevoli investimenti del settore privato; tale partecipazione al capitale di rischio non supera l'1 % delle risorse di bilancio di cui all'. Secondo le procedure di cui all', paragrafo 2, tale limite può essere aumentato fino al 2 % a partire dal 2003, alla luce di un riesame del funzionamento di tale strumento presentato dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. La partecipazione può essere attribuita direttamente al fondo o ad altro organismo finanziario comparabile, oppure a un adeguato strumento di coinvestimento amministrato dai responsabili della gestione del fondo. Altre modalità di attuazione della partecipazione al capitale di rischio sono stabilite all’allegato I. 2.   Se del caso, i contributi comunitari di cui al paragrafo 1 sono cumulati per rendere massimo l'incentivo fornito dalle risorse di bilancio mobilitate, che devono essere utilizzate nel modo economicamente più vantaggioso. 3.   Le forme di contributo comunitario previste al paragrafo 1 sono utilizzate in modo selettivo al fine di tener conto delle caratteristiche dei vari tipi di rete interessati e di assicurare che gli interventi non comportino distorsioni di concorrenza tra le imprese del settore. 4.   Gli stanziamenti previsti per progetti di infrastrutture di trasporto, per l'intero periodo di cui all', dovrebbero essere utilizzati in modo da attribuire almeno il 55 % a progetti su rotaia (compresi i trasporti combinati) e non oltre il 25 % a progetti su strada. 5.   La Commissione promuove in modo mirato il ricorso alle fonti private di finanziamento per i progetti finanziati in forza del presente regolamento là dove sia possibile ottimizzare l'effetto moltiplicatore degli strumenti finanziari comunitari nel quadro di partenariati tra pubblico e privato. In tale contesto occorre procedere a una valutazione caso per caso da parte della Commissione tenendo conto, eventualmente, di una possibile alternativa basata interamente su finanziamenti pubblici. Per ciascun progetto è richiesto il sostegno di tutti gli Stati membri interessati, a norma del trattato.
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