Art. 2

Beneficiari

In vigore dal 30 nov 2009
Beneficiari Possono beneficiare di un contributo comunitario unicamente i progetti di interesse comune («i progetti»), individuati nell'ambito degli orientamenti di cui all'articolo 155, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino del trattato. Possono altresì beneficiare di un contributo parti di progetti, qualora esse costituiscano unità tecnicamente e finanziariamente indipendenti.
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