Art. 3

Prodotti agricoli — contingenti tariffari

In vigore dal 30 nov 2009
Prodotti agricoli — contingenti tariffari 1.   Per i prodotti della pesca e i vini elencati nell’allegato I e originari dei paesi e territori di cui all’, i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità sono sospesi per i periodi, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari, e alle condizioni indicate nel suddetto allegato I per ciascun prodotto e origine. 2.   I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di «baby-beef» definiti nell’allegato II e originari dei paesi e territori di cui all’, paragrafo 1 corrispondono al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 11 475 tonnellate, espresso in peso carcasse. Il volume dei contingenti tariffari annui di 11 475 tonnellate viene ripartito tra i paesi e territori beneficiari nel modo seguente: a) 1 500 tonnellate (peso carcasse) di prodotti di «baby-beef» originari della Bosnia-Erzegovina; b) 9 175 tonnellate (peso carcasse) di prodotti di «babybeef» originari dei territori doganali della Serbia o del Kosovo. Le concessioni tariffarie non si applicano alle importazioni nella Comunità dei prodotti di «baby-beef» definiti nell’allegato II e originari dell’Albania. Tutte le domande d’importazione nei limiti di questi contingenti sono corredate di un certificato di autenticità, rilasciato dalle autorità competenti del paese esportatore, in cui si attesta che la merce è originaria del paese o del territorio in questione e corrisponde alla definizione di cui all’allegato II del presente regolamento. Il certificato è redatto dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (6). 3.   Alle importazioni di prodotti del settore dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata originari della Bosnia-Erzegovina e dei territori doganali della Serbia o del Kosovo si applicano i seguenti contingenti tariffari annuali in esenzione di dazi: a) 12 000 tonnellate (peso netto) di prodotti dello zucchero originari della Bosnia-Erzegovina; b) 180 000 tonnellate (peso netto) di prodotti dello zucchero originari dei territori doganali della Serbia o del Kosovo. 4.   In deroga ad altre disposizioni del presente regolamento, in particolare all’, considerato il carattere particolarmente sensibile del mercato agricolo e di quello della pesca, se le importazioni di prodotti agricoli e alieutici causano gravi perturbazioni nei mercati della Comunità e nei relativi meccanismi regolatori, la Commissione può adottare le misure opportune secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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