Art. 4

Applicazione dei contingenti tariffari ai prodotti di «baby beef» e allo zucchero

In vigore dal 30 nov 2009
Applicazione dei contingenti tariffari ai prodotti di «baby beef» e allo zucchero Le modalità dettagliate di applicazione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti di «baby-beef» sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Le modalità dettagliate di applicazione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
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