Art. 5
Gestione dei contingenti tariffari
In vigore dal 30 nov 2009
Gestione dei contingenti tariffari
I contingenti tariffari di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento vengono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Lo scambio di informazioni in materia tra gli Stati membri e la Commissione avviene, per quanto possibile, per via telematica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1215:oj#art-5