Art. 7

Delega di competenze

In vigore dal 30 nov 2009
Delega di competenze La Commissione adotta, con la procedura di cui all’, paragrafo 2, le disposizioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento diverse da quelle di cui all’, in particolare: a) le modifiche e gli adeguamenti tecnici richiesti da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni TARIC; b) gli adeguamenti richiesti dalla conclusione di altri accordi tra la Comunità e i paesi e territori di cui all’ del presente regolamento.
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