Art. 1

Regimi preferenziali

In vigore dal 30 nov 2009
Regimi preferenziali 1.   Fatte salve le disposizioni specifiche stabilite all’, i prodotti originari della Bosnia-Erzegovina o dei territori doganali della Serbia o del Kosovo, diversi da quelli delle voci 0102 , 0201 , 0202 , 0301 , 0302 , 0303 , 0304 , 0305 , 1604 , 1701 , 1702 e 2204 della nomenclatura combinata, sono ammessi all’importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente. 2.   Le importazioni di prodotti dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata originari della Bosnia-Erzegovina o dei territori doganali della Serbia o del Kosovo beneficiano delle concessioni di cui all’. 3.   I prodotti originari dell’Albania, della Croazia e dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia o in Montenegro continueranno a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato o di qualsiasi misura contemplata dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto alle concessioni commerciali previste nel quadro degli accordi bilaterali tra la Comunità e questi paesi.
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