Art. 2
Condizioni di ammissione al regime preferenziale
In vigore dal 30 nov 2009
Condizioni di ammissione al regime preferenziale
1. L’ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali di cui all’ è subordinata alle seguenti condizioni:
a)
osservanza della definizione di «prodotti originari» di cui alla parte I, titolo IV, capo 2, sezione 1, sottosezione 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93;
b)
impegno, da parte dei paesi e territori di cui all’, a non applicare nuovi dazi o oneri di effetto equivalente né nuove restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni originarie della Comunità, nonché a non aumentare i dazi o gli oneri esistenti e a non introdurre altre restrizioni a decorrere dal 30 settembre 2000; e
c)
impegno dei beneficiari a favore di una cooperazione amministrativa efficace con la Comunità, onde prevenire qualsiasi rischio di frode.
2. Fatte salve le condizioni previste dal paragrafo 1, il diritto di beneficiare del regime preferenziale di cui all’ è subordinato alla disponibilità dei paesi beneficiari ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale con gli altri paesi che fanno parte del processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, in particolare attraverso la creazione di zone di libero scambio in conformità dell’articolo XXIV del GATT 1994 e delle altre disposizioni pertinenti dell’OMC.
In caso di inadempienza, il Consiglio può prendere misure appropriate deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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