Art. 10
Sospensione temporanea
In vigore dal 30 nov 2009
Sospensione temporanea
1. Qualora constino alla Commissione elementi di prova sufficienti della sussistenza di frodi o della mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell’origine, ovvero di un forte aumento delle esportazioni nella Comunità, superiore al livello della normale capacità di produzione e di esportazione o di un’inosservanza delle disposizioni dell’, paragrafo 1 del presente regolamento da parte dei paesi e territori di cui all’, essa può adottare misure per sospendere integralmente o in parte i regimi previsti dal presente regolamento per un periodo di tre mesi, purché abbia preliminarmente:
a)
comunicato le proprie intenzioni al comitato;
b)
invitato gli Stati membri ad adottare i provvedimenti cautelari necessari per salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità e/o i paesi e territori beneficiari a osservare l’, paragrafo 1;
c)
pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in merito alla corretta applicazione dei regimi preferenziali e/o all’osservanza dell’, paragrafo 1 del presente regolamento da parte di un paese o territorio beneficiario, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei vantaggi concessi dal presente regolamento.
2. Uno Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine di dieci giorni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un termine di trenta giorni.
3. Al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria, previa consultazione del comitato, oppure di prorogare la misura di sospensione a norma del paragrafo 1.
Storico versioni
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