Art. 9

Assegnazione del marchio Ecolabel UE e termini e condizioni d'uso

In vigore dal 25 nov 2009
Assegnazione del marchio Ecolabel UE e termini e condizioni d'uso 1.   Ogni operatore che desidera utilizzare il marchio Ecolabel UE ne fa richiesta presso gli organismi competenti di cui all' in conformità delle norme seguenti: a) se il prodotto ha origine in un singolo Stato membro, la richiesta è presentata presso l'organismo competente di quello Stato membro; b) se il prodotto ha origine nella stessa forma in diversi Stati membri, la richiesta può essere presentata presso l'organismo competente di uno di tali Stati membri; c) se il prodotto ha origine al di fuori della Comunità, la richiesta è presentata presso l'organismo competente di uno degli Stati membri nei quali il prodotto sarà, o è stato, immesso sul mercato. 2.   Il marchio Ecolabel UE ha la forma illustrata nell'allegato II. Il marchio Ecolabel UE può essere utilizzato solo per prodotti che rispettano i criteri del marchio Ecolabel UE applicabili ai prodotti in questione e ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE. 3.   Le richieste specificano i dati completi di contatto dell'operatore, nonché il gruppo di prodotti in questione e contengono una descrizione dettagliata del prodotto, nonché qualsiasi altra informazione richiesta dall'organismo competente. Le richieste comprendono tutti i documenti pertinenti, come indicato nel relativo provvedimento della Commissione che stabilisce i criteri per il marchio Ecolabel UE per il gruppo di prodotti in questione. 4.   L'organismo competente al quale è inviata una richiesta esige il pagamento di diritti conformemente all'allegato III. L'uso del marchio Ecolabel UE è subordinato al versamento dei diritti entro i termini stabiliti. 5.   Entro due mesi dal ricevimento della richiesta, l'organismo competente interessato verifica se la documentazione è completa e lo notifica all'operatore. Se quest'ultimo non completa la documentazione entro sei mesi da tale notifica, l'organismo competente può respingere la richiesta. Se la documentazione è completa e l'organismo competente ha verificato che il prodotto rispetta i criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE nonché i requisiti di valutazione pubblicati a norma dell', l'organismo competente assegna un numero di registrazione al prodotto. I costi delle prove e della valutazione di conformità ai criteri per il marchio Ecolabel UE sono a carico degli operatori. Agli operatori possono essere imputate le spese di viaggio e alloggio qualora si renda necessaria una verifica in loco al di fuori dello Stato membro in cui ha sede l'organismo competente. 6.   Qualora i criteri per il marchio Ecolabel UE esigano che gli impianti di produzione rispondano a determinati requisiti, tale obbligo si applica a tutti gli impianti in cui è fabbricato il prodotto recante il marchio Ecolabel UE. Ove opportuno, l'organismo competente effettua verifiche in loco o nomina a tal fine un rappresentante autorizzato. 7.   Gli organismi competenti riconoscono di preferenza le prove accreditate conformemente alla norma ISO 17025 e le verifiche eseguite da organismi accreditati in forza della norma EN 45011 o di norme equivalenti internazionalmente riconosciute. Gli organismi competenti collaborano in modo da assicurare l'applicazione efficace e coerente delle procedure di valutazione e di verifica, specie tramite il gruppo di lavoro di cui all'. 8.   L'organismo competente conclude con ciascun operatore un contratto relativo alle condizioni d'uso del marchio Ecolabel UE (comprese le disposizioni per l'autorizzazione e la revoca del medesimo, specie a seguito di una revisione dei criteri). A tal fine si utilizza un contratto standard conforme al modello riportato nell'allegato IV. 9.   L'operatore può apporre il marchio Ecolabel UE sul prodotto solo dopo la stipula del contratto. L'operatore appone sul prodotto che reca il marchio Ecolabel UE anche il numero di registrazione. 10.   L'organismo competente che ha assegnato il marchio Ecolabel UE ad un prodotto lo comunica alla Commissione. La Commissione istituisce un registro comune che aggiorna regolarmente. Tale registro è messo a disposizione del pubblico su un sito Internet dedicato al marchio Ecolabel UE. 11.   Il marchio Ecolabel UE può essere utilizzato sui prodotti per i quali è stato assegnato e sul relativo materiale promozionale. 12.   L'assegnazione del marchio Ecolabel UE non pregiudica eventuali norme in materia ambientale o altre norme del diritto nazionale o comunitario applicabili alle varie fasi della vita del prodotto. 13.   Il diritto di usare il marchio Ecolabel UE non comprende l'uso di tale marchio come componente di un marchio di fabbrica.
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