Art. 10
Sorveglianza del mercato e controllo dell'uso del marchio Ecolabel UE
In vigore dal 25 nov 2009
Sorveglianza del mercato e controllo dell'uso del marchio Ecolabel UE
1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità falsa o ingannevole, o l'uso di etichette o simboli atti ad ingenerare confusione con il marchio Ecolabel UE.
2. L'organismo competente verifica con cadenza regolare, in relazione ai prodotti cui ha assegnato il marchio Ecolabel UE, che il prodotto sia conforme ai criteri del marchio Ecolabel UE e ai requisiti di valutazione pubblicati a norma dell'. Ove opportuno, l'organismo competente effettua tali verifiche anche in seguito a denunce. Tali verifiche possono avvenire sotto forma di controlli casuali.
L'organismo competente che ha assegnato il marchio Ecolabel UE al prodotto informa l'utilizzatore del marchio Ecolabel UE in merito ad eventuali denunce relative a un prodotto recante il marchio e può chiedere all'utilizzatore di rispondere a tali denunce. L'organismo competente non è tenuto a rivelare all'utilizzatore del marchio l'identità del denunciante.
3. L'utilizzatore del marchio Ecolabel UE consente all'organismo competente che ha assegnato il marchio Ecolabel UE al prodotto di svolgere tutte le indagini necessarie a monitorare il suo costante rispetto dei criteri applicabili al gruppo di prodotti e di quanto stabilito dall'.
4. Su richiesta dell'organismo competente che ha assegnato il marchio Ecolabel UE al prodotto, l'utilizzatore del marchio Ecolabel UE è tenuto ad autorizzare l'accesso ai locali nei quali viene fabbricato il prodotto in oggetto.
La richiesta può essere avanzata in qualunque momento ragionevole e senza preavviso.
5. Qualora un organismo competente rilevi che un prodotto che reca il marchio Ecolabel UE non rispetta i criteri stabiliti per il rispettivo gruppo di prodotti o che il marchio Ecolabel UE non viene usato conformemente a quanto previsto dall', dopo aver consentito all'utilizzatore del marchio Ecolabel UE di inviare le proprie osservazioni l'organismo vieta l'uso del marchio su tale prodotto o, qualora il marchio Ecolabel UE sia stato assegnato da un altro organismo competente, informa quest'ultimo. L'utilizzatore del marchio Ecolabel UE non ha diritto al rimborso dei diritti di cui all', paragrafo 4, né parzialmente né per intero.
L'organismo competente informa tempestivamente di tale divieto tutti gli altri organismi competenti e la Commissione.
6. L'organismo competente che ha assegnato il marchio Ecolabel UE al prodotto non può comunicare né utilizzare per finalità non correlate all'assegnazione per l'uso del marchio Ecolabel UE le informazioni ottenute nel corso della valutazione della conformità alle norme relative all'uso del marchio Ecolabel UE di cui all' da parte di un utilizzatore del marchio Ecolabel UE.
Esso adotta tutte le misure adeguate a garantire la tutela dei documenti affidatigli contro qualsiasi falsificazione o appropriazione indebita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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