Art. 12
Promozione del marchio Ecolabel UE
In vigore dal 25 nov 2009
Promozione del marchio Ecolabel UE
1. Gli Stati membri e la Commissione concordano, in collaborazione con il CUEME, un piano d'azione specifico per promuovere l'uso del marchio Ecolabel UE mediante:
a)
azioni di sensibilizzazione e campagne d'informazione ed educazione del pubblico rivolte a consumatori, produttori, fabbricanti, grossisti, fornitori di servizi, acquirenti pubblici, commercianti, dettaglianti, nonché al pubblico in generale;
b)
la promozione della diffusione del sistema, in particolare presso le PMI,
sostenendo in tal modo lo sviluppo del sistema.
2. Il marchio Ecolabel UE può essere promosso tramite il sito Internet dedicato al marchio Ecolabel UE che fornisce in tutte le lingue comunitarie informazioni di base e materiale promozionale sul marchio Ecolabel UE, nonché informazioni su dove è possibile acquistare i prodotti muniti del marchio Ecolabel UE.
3. Gli Stati membri incoraggiano l'uso del «Manuale per le autorità aggiudicatrici di appalti pubblici» di cui all'allegato I, parte A, punto 5). A tal fine, gli Stati membri prendono ad esempio in considerazione la possibilità di stabilire obiettivi per l'acquisto di prodotti rispondenti ai criteri specificati in tale manuale.
Storico versioni
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