Art. 13
Scambio di informazioni ed esperienze
In vigore dal 25 nov 2009
Scambio di informazioni ed esperienze
1. Al fine di favorire un'applicazione coerente del presente regolamento, gli organismi competenti si scambiano periodicamente informazioni ed esperienze, in particolare riguardo all'applicazione degli .
2. La Commissione istituisce a tal fine un gruppo di lavoro composto dagli organismi competenti. Il gruppo di lavoro si riunisce almeno due volte l'anno. Le spese di viaggio sono a carico della Commissione. Il gruppo di lavoro elegge il proprio presidente e adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni
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