Art. 15
Modifiche degli allegati
In vigore dal 25 nov 2009
Modifiche degli allegati
La Commissione può modificare gli allegati, compresa la modifica dell'importo massimo dei diritti di cui all'allegato III, tenendo conto della necessità che i diritti coprano le spese di gestione del sistema.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2010:66:oj#art-15