Art. 17
Sanzioni
In vigore dal 25 nov 2009
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio tali disposizioni alla Commissione e la informano senza indugio di eventuali modifiche successive.
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