Art. 8
Definizione dei criteri per il marchio Ecolabel UE
In vigore dal 25 nov 2009
Definizione dei criteri per il marchio Ecolabel UE
1. Un progetto di criteri per il marchio Ecolabel UE è elaborato secondo la procedura di cui all'allegato I e tenendo conto del piano di lavoro.
2. La Commissione, entro nove mesi dalla consultazione del CUEME, adotta misure per stabilire criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ogni gruppo di prodotti. Tali misure sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Nella sua proposta finale la Commissione tiene conto delle osservazioni del CUEME ed evidenzia, documenta e motiva chiaramente le ragioni sottostanti ad eventuali modifiche contenute nella sua proposta finale rispetto al progetto di proposta successivamente alla consultazione del CUEME.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 2.
3. Nelle misure di cui al paragrafo 2, la Commissione:
a)
stabilisce i requisiti per valutare la conformità di specifici prodotti ai criteri del marchio Ecolabel UE («requisiti di valutazione»);
b)
specifica, per ciascun gruppo di prodotti, le tre caratteristiche ambientali principali che possono comparire sull'etichetta facoltativa con campo di testo di cui all'allegato II;
c)
specifica, per ciascun gruppo di prodotti, il relativo periodo di validità dei criteri e dei requisiti di valutazione;
d)
specifica il grado di variabilità del prodotto consentito durante il periodo di validità di cui alla lettera c).
4. In sede di definizione dei criteri per il marchio Ecolabel UE, si presta attenzione a non introdurre misure la cui attuazione può comportare un onere amministrativo ed economico sproporzionato per le PMI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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