Art. 7

Elaborazione e revisione dei criteri per il marchio Ecolabel UE

In vigore dal 25 nov 2009
Elaborazione e revisione dei criteri per il marchio Ecolabel UE 1.   Previa consultazione del CUEME, la Commissione, gli Stati membri, gli organismi competenti e altre parti interessate possono avviare e guidare l'elaborazione o la revisione dei criteri per il marchio Ecolabel UE. Qualora altre parti interessate siano incaricate di guidare l'elaborazione dei criteri, esse devono dimostrare di possedere competenze tecniche nel settore merceologico interessato, unite alla capacità di condurre il processo con imparzialità e nel rispetto degli obiettivi del presente regolamento. A tale riguardo, sono favoriti i consorzi costituiti da più gruppi d'interesse. La parte che avvia e guida l'elaborazione o la revisione dei criteri per il marchio Ecolabel UE è tenuta, in conformità della procedura stabilita nell'allegato I, parte A, a predisporre i seguenti documenti: a) una relazione preliminare; b) un progetto di proposta di criteri; c) una relazione tecnica a sostegno del progetto di proposta di criteri; d) una relazione finale; e) un manuale per i potenziali utilizzatori del marchio Ecolabel UE e per gli organismi competenti; f) un manuale per le autorità che aggiudicano contratti per appalti pubblici. I documenti sono trasmessi alla Commissione e al CUEME. 2.   Qualora nell'ambito di un altro sistema di marchio di qualità ecologica siano già stati elaborati dei criteri, conformi ai requisiti dei marchi ambientali EN ISO 14024 di tipo I, per un gruppo di prodotti per il quale non sono stati fissati criteri per il marchio Ecolabel UE, qualsiasi Stato membro nel quale l'altro sistema di marchio di qualità ecologica è riconosciuto può, previa consultazione della Commissione e del CUEME, proporre che tali criteri siano elaborati nell'ambito del sistema del marchio Ecolabel UE. In tali casi può applicarsi la procedura abbreviata per l'elaborazione dei criteri, stabilita nell'allegato I, parte B, purché i criteri proposti siano stati elaborati conformemente all'allegato I, parte A. Detta procedura è guidata dalla Commissione o dallo Stato membro che, conformemente al primo comma, ha proposto la procedura abbreviata per l'elaborazione dei criteri. 3.   Qualora sia necessaria una revisione non sostanziale dei criteri, può essere applicata la procedura di revisione abbreviata di cui all'allegato I, parte C. 4.   Entro 19 febbraio 2011, il CUEME e la Commissione concordano un piano di lavoro comprendente una strategia e un elenco non esaustivo di gruppi di prodotti. Tale piano prenderà in considerazione altre azioni della Comunità (ad esempio in materia di appalti pubblici verdi) e può essere aggiornato in funzione dei più recenti obiettivi strategici della Comunità nel settore dell'ambiente. Tale piano è aggiornato regolarmente.
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