Art. 4

Organismi competenti

In vigore dal 25 nov 2009
Organismi competenti 1.   Ogni Stato membro designa uno o più organismi, all'interno dei ministeri governativi o al di fuori di essi, responsabili per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento («l'organismo competente» o «gli organismi competenti») e si assicura che siano operativi. Qualora siano designati più organismi competenti, lo Stato membro ne definisce le rispettive competenze e le regole di coordinamento ad essi applicabili. 2.   La composizione degli organismi competenti è tale da garantirne l'indipendenza e l'imparzialità e i rispettivi regolamenti interni sono tali da garantire la trasparenza nell'esercizio delle loro attività, nonché il coinvolgimento di tutte le parti interessate. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi competenti soddisfino i requisiti fissati all'allegato V. 4.   Gli organismi competenti provvedono affinché il processo di verifica sia effettuato in modo coerente, neutro e affidabile da un terzo indipendente rispetto all'operatore sottoposto a verifica, sulla base delle norme e procedure internazionali, europee o nazionali concernenti gli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti.
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