Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 25 nov 2009
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica a tutti i beni e i servizi destinati alla distribuzione, al consumo o all'uso sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito («prodotti»).
2. Il presente regolamento non si applica né ai medicinali per uso umano definiti dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (8), né ai medicinali per uso veterinario definiti dalla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (9), né ai dispositivi medici di qualsiasi tipo.
Storico versioni
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