Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 25 nov 2009
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica a tutti i beni e i servizi destinati alla distribuzione, al consumo o all'uso sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito («prodotti»). 2.   Il presente regolamento non si applica né ai medicinali per uso umano definiti dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (8), né ai medicinali per uso veterinario definiti dalla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (9), né ai dispositivi medici di qualsiasi tipo.
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Ambito di applicazione (Art. 2 Regolamento (UE) 2010/66) — Testo vigente | Portale Normativo