Art. 3
Definizioni
In vigore dal 25 nov 2009
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«gruppo di prodotti», un insieme di prodotti destinati a scopi analoghi e che sono simili nell'uso, o presentano analoghe proprietà funzionali, e simili in termini di percezione da parte del consumatore;
2)
«operatore», qualsiasi produttore, fabbricante, importatore, fornitore di servizi, grossista o dettagliante;
3)
«impatto ambientale», qualsiasi modifica all'ambiente derivante in tutto o in parte da un prodotto durante il suo ciclo di vita;
4)
«prestazione ambientale», i risultati della gestione, da parte del fabbricante, delle caratteristiche di un prodotto che hanno un impatto ambientale;
5)
«verifica», una procedura che certifica che un prodotto è conforme ai criteri specificati per il marchio Ecolabel UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:66:oj#art-3