Art. 3

Definizioni

In vigore dal 25 nov 2009
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «gruppo di prodotti», un insieme di prodotti destinati a scopi analoghi e che sono simili nell'uso, o presentano analoghe proprietà funzionali, e simili in termini di percezione da parte del consumatore; 2) «operatore», qualsiasi produttore, fabbricante, importatore, fornitore di servizi, grossista o dettagliante; 3) «impatto ambientale», qualsiasi modifica all'ambiente derivante in tutto o in parte da un prodotto durante il suo ciclo di vita; 4) «prestazione ambientale», i risultati della gestione, da parte del fabbricante, delle caratteristiche di un prodotto che hanno un impatto ambientale; 5) «verifica», una procedura che certifica che un prodotto è conforme ai criteri specificati per il marchio Ecolabel UE.
Storico versioni

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