Art. 4

Licenza comunitaria

In vigore dal 21 ott 2009
Licenza comunitaria 1.   Il trasporto internazionale di passeggeri effettuato con autobus è subordinato al possesso di una licenza comunitaria rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rilasciano al titolare l’originale della licenza comunitaria, custodito dal vettore, e il numero delle relative copie certificate conformi corrispondenti al numero dei veicoli utilizzati per il trasporto internazionale di passeggeri dei quali il titolare della licenza comunitaria dispone a titolo di piena proprietà o ad altro titolo, in particolare in virtù di un contratto d’acquisto rateale, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing. La licenza comunitaria e le relative copie certificate conformi devono essere conformi al modello che figura nell’allegato II. Esse contengono almeno due degli elementi di sicurezza elencati nell’allegato I. La Commissione adegua al progresso tecnico gli allegati I e II. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2. La licenza comunitaria e le relative copie certificate conformi recano il sigillo dell’autorità di rilascio nonché una firma e un numero di serie. I numeri di serie della licenza comunitaria e delle relative copie certificate conformi sono annotati nel registro nazionale elettronico delle imprese di trasporto su strada previsto all’ del regolamento (CE) n. 1071/2009 nella sezione riservata ai dati relativi al vettore. 3.   La licenza comunitaria è rilasciata a nome del vettore e non è cedibile. Una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve trovarsi a bordo di ogni veicolo del vettore ed essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo. 4.   La licenza comunitaria è rilasciata per una durata massima rinnovabile di dieci anni. Le licenze comunitarie e le relative copie certificate conformi rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento rimangono valide fino alla loro data di scadenza. 5.   Allorché una domanda di licenza comunitaria viene presentata o una licenza comunitaria viene rinnovata ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano se il vettore soddisfi o continui a soddisfare le condizioni stabilite all’, paragrafo 1. 6.   Nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rifiutano, con decisione motivata, il rilascio o il rinnovo della licenza comunitaria oppure la ritirano. 7.   Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente o il titolare di una licenza comunitaria possa impugnare la decisione delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento di rifiutare o ritirare la licenza. 8.   Gli Stati membri possono decidere che la licenza comunitaria sia valida anche per l’effettuazione di trasporti nazionali.
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Licenza comunitaria (Art. 4 Regolamento (UE) 2009/1073) — Testo vigente | Portale Normativo