Art. 2
Definizioni
In vigore dal 21 ott 2009
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«trasporti internazionali»:
a)
gli spostamenti dei veicoli, i cui punti di partenza e di arrivo siano situati in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi;
b)
gli spostamenti dei veicoli i cui punti di partenza e di arrivo siano situati nello stesso Stato membro, mentre l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo in un altro Stato membro o in un paese terzo;
c)
gli spostamenti dei veicoli da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi; o
d)
gli spostamenti dei veicoli tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri;
2)
«servizi regolari»: i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri con una frequenza e su un itinerario determinati e in cui l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite;
3)
«servizi regolari specializzati»: i servizi, da chiunque organizzati, che assicurano il trasporto di determinate categorie di passeggeri, ad esclusione di altri passeggeri;
4)
«servizi occasionali»: i servizi che non rientrano né nella definizione di servizi regolari né nella definizione di servizi regolari specializzati e la cui principale caratteristica è il trasporto di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso;
5)
«trasporti per conto proprio»: i trasporti effettuati senza fine di lucro o commerciale, da una persona fisica o giuridica, in cui:
—
l’attività di trasporto costituisca soltanto un’attività accessoria per tale persona fisica o giuridica, e
—
i veicoli utilizzati siano di proprietà della persona fisica o giuridica o siano stati acquistati a rate dalla medesima ovvero abbiano costituito oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente di tale persona fisica o giuridica o dalla persona fisica stessa o da personale impiegato dall’impresa o messo a disposizione dell’impresa in base a un obbligo contrattuale;
6)
«Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui il vettore opera, che non sia lo Stato membro di stabilimento del vettore;
7)
«trasporti di cabotaggio»:
—
servizi nazionali di trasporto passeggeri su strada effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, da un vettore in uno Stato membro ospitante, o
—
l’imbarco e lo sbarco di passeggeri nello stesso Stato membro nel corso di un servizio regolare internazionale, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, purché non si tratti dell’obiettivo fondamentale del servizio;
8)
«infrazione grave della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada»: un’infrazione che può portare alla perdita dell’onorabilità ai sensi dell’, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009 e/o al ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2009:1073:oj#art-2