Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 21 ott 2009
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai trasporti internazionali di passeggeri effettuati con autobus nel territorio della Comunità da vettori per conto terzi o per conto proprio stabiliti in uno Stato membro in conformità della legislazione di quest’ultimo e a mezzo di veicoli immatricolati in detto Stato membro e che sono adatti e destinati, in base al tipo di costruzione e di attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, nonché agli spostamenti a vuoto di tali veicoli in relazione a tali trasporti. Il fatto che il trasporto sia interrotto per consentire che un percorso sia effettuato secondo un altro modo di trasporto o dia luogo ad un cambiamento di veicolo non influisce sull’applicazione del presente regolamento. 2.   Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. Esso non si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio dello Stato membro in cui hanno luogo l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri fintanto che non sia stato concluso il necessario accordo tra la Comunità e il paese terzo interessato. 3.   In attesa che siano conclusi gli accordi di cui al paragrafo 2, il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni relative ai trasporti da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa che figurano in accordi bilaterali conclusi tra gli Stati membri e i suddetti paesi terzi. 4.   Il presente regolamento si applica ai servizi nazionali di trasporto di passeggeri effettuati a titolo temporaneo da un vettore non residente per conto terzi, conformemente alle disposizioni del capo V.
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